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Sez. 1, Sentenza n. 868 del 26/11/1981 Ud. (dep. 27/01/1982) Rv. 151838 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - VIZI DEL PROVVEDIMENTO - IN GENERE - DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE - MANCANZA DELLE CONCLUSIONI DEL DIFENSORE E DEL P.M. - NULLITÀ ASSOLUTA - INSUSSISTENZA - DEDUZIONE IN APPELLO - RIGETTO - NULLITÀ - CARATTERE DELLA NULLITÀ - NULLITÀ INTERMEDIA - RILEVABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151838-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - VIZI DEL PROVVEDIMENTO - IN GENERE - DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE - MANCANZA DELLE CONCLUSIONI DEL DIFENSORE E DEL P.M. - NULLITÀ ASSOLUTA - INSUSSISTENZA - DEDUZIONE IN APPELLO - RIGETTO - NULLITÀ - CARATTERE DELLA NULLITÀ - NULLITÀ INTERMEDIA - RILEVABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

La nullità del giudizio di primo grado e di tutti gli Atti successivi, per essere stata pronunciata in quella fase l'ordinanza dichiarativa di contumacia dell'imputato, senza prima sentire le conclusioni del difensore, presente al dibattimento, che nulla eccepi sulla dichiarazione di contumacia, è di carattere relativo e non di ordine generale ed insanabile. Pertanto, resta sanata, ai sensi del combinato disp. Att. 150 cod. proc. pen. e 471 cod. proc. pen., dalla mancata tempestiva eccezione della parte. Comunque, in base al nuovo testo dell'art. 185 cod. proc. pen., così come modificato dall'art. 6 legge 8 agosto 1977 n. 534, detta nullità non è più deducibile o rilevabile in Sede di legittimità, qualora non sia stata coltivata in appello o in tale Sede sia stata respinta. (nella specie, la nullità, non dedotta in primo grado né nei motivi di appello, venne denunciata preliminarmente nel dibattimento di appello; i giudici respinsero l'eccezione con ordinanza dibattimentale, contro la quale non fu proposta impugnazione. La Corte di Cassazione, dopo aver rilevato la sussistenza della preclusione sul punto, ha emesso il principio di cui alla massima). (la giurisprudenza dal 1974 ad oggi è costante sul principio di diritto di cui alla massima: V. Mass. N. 127453 anno 1974; mass. N. 133417 anno 1976; mass. N. 137039 anno 1977; mass. N. 140239 anno 1978; mass. N. 145750 anno 1980; contra mass. N. 117997 anno 1971).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 150, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 471, Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)