Sez. 1, Sentenza n. 4138 del 10/04/1995 (Rv. 491730 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Indennità - Determinazione giudiziale - Impugnazione da parte del solo privato - Giudice di rinvio - Indennità inferiore a quella fissata dalla sentenza cassata - Liquidazione - Ammissibilità - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Quando la determinazione giudiziale dell'indennità di espropriazione sia impugnata soltanto dal privato, il giudice di rinvio non potrà liquidare un'indennità inferiore a quella fissata dalla sentenza cassata, perché la cassazione inerisce alla domanda del privato di aumento della misura dell'indennità. mentre l'ente pubblico espropriante, che sul capo in questione ha fatto acquiescenza alla sentenza, non potrà ottenere una pronuncia a lui più favorevole, in forza della preclusione processuale predetta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)