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Sez. 1, Sentenza n. 24064 del 25/09/2008 (Rv. 604982 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Indennità di espropriazione e di occupazione - Determinazione da parte del giudice di merito - Cassazione con rinvio e fissazione dei criteri legali di determinazione - Giudizio di rinvio - Valore di mercato del terreno espropriato - Efficacia di giudicato - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604982-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE

Il valore di mercato del terreno ablato, non costituendo una statuizione autonoma della sentenza di merito che lo abbia posto a base del calcolo dell'indennità di espropriazione e di occupazione, né la premessa logica indispensabile della sentenza di cassazione con rinvio, che abbia stabilito le diverse regole di diritto da applicare nella sua determinazione, non è suscettibile di assumere l'efficacia di giudicato interno nel giudizio di rinvio e ben può essere ivi riconsiderato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)