Sez. L, Sentenza n. 6340 del 18/07/1987 (Rv. 454613 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - DIVERSO INQUADRAMENTO DEL DATORE DI LAVORO DA PARTE DELL'INPS - CARATTERE IMPLICITO NELLA PROPOSIZIONE DI UNA DOMANDA RICONVENZIONALE O NELLA RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO INGIUNTIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - DIVERSO INQUADRAMENTO DEL DATORE DI LAVORO DA PARTE DELL'INPS - CARATTERE IMPLICITO NELLA PROPOSIZIONE DI UNA DOMANDA RICONVENZIONALE O NELLA RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO INGIUNTIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Mentre la revoca, essendo manifestazione della medesima potestà esercitata con l'atto amministrativo ritirato, esige identità di Forma e di procedura, l'annullamento di ufficio non richiede il rinnovo delle medesime formalità procedurali dell'atto annullato; pertanto, in tema di contributi per assegni familiari, la disposizione da parte dell'i.N.P.S. di un diverso inquadramento del datore di lavoro (la quale ha effetto retroattivo, salvo il limite derivante dalla prescrizione del credito) può risultare anche dalla proposizione della domanda in via riconvenzionale o dalla richiesta di provvedimento ingiuntivo (aventi ad oggetto le pretese contributive conseguenti al nuovo inquadramento). (V 5182/81, mass n 415980; (V 4306/78, mass n 393971; (V 962/72, mass n 357179).*
Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)