Sez. L, Sentenza n. 5182 del 29/09/1981 (Rv. 415980 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - INQUADRAMENTO DEI DATORI DI LAVORO NEL SETTORE COMMERCIALE OD IN QUELLO INDUSTRIALE - POTERE DELL'INPS - MODIFICA DELL'INQUADRAMENTO MEDESIMO A SEGUITO DI DOMANDA RICONVENZIONALE PROPOSTA DAL PREDETTO ISTITUTO PER OTTENERE IL VERSAMENTO DELLE RELATIVE DIFFERENZE CONTRIBUTIVE - AMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - INQUADRAMENTO DEI DATORI DI LAVORO NEL SETTORE COMMERCIALE OD IN QUELLO INDUSTRIALE - POTERE DELL'INPS - MODIFICA DELL'INQUADRAMENTO MEDESIMO A SEGUITO DI DOMANDA RICONVENZIONALE PROPOSTA DAL PREDETTO ISTITUTO PER OTTENERE IL VERSAMENTO DELLE RELATIVE DIFFERENZE CONTRIBUTIVE - AMMISSIBILITÀ.*
Il potere di inquadrare i datori di lavoro nel settore commerciale od in quello industriale, al fine del versamento dei contributi per i dipendenti, spetta all'i.N.P.S., a norma dell'art. 33 del d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797, ma la modifica dell'inquadramento ben può scaturire dalla domanda riconvenzionale proposta in subordine dallo i.N.P.S. - qualora l'istituto sia convenuto in giudizio per il riconoscimento degli sgravi contributivi previsti per le aziende industriali da parte di imprenditori inquadrati nel settore commerciale - onde ottenere il versamento delle differenze contributive esistenti tra settore industriale e settore commerciale - in quanto l'Obbligo contributivo ed i relativi criteri di Determinazione trovano la loro fonte esclusivamente nella legge, alla stregua della reale natura dell'attività svolta nell'azienda, sempre accertabile dal giudice, nell'Esercizio del potere-dovere di qualificazione dei fatti e dei rapporti giuridici, con pronunzia non costitutiva, ma dichiarativa, incidente naturaliter sulle sorti del rapporto dedotto in giudizio attraverso la specificazione in concreto della volontà della legge, salvi solo gli effetti della prescrizione eventualmente maturata. (V. 4306/78, mass. N. 393971).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)