Sez. 3 - , Sentenza n. 363 del 11/09/2019 Ud. (dep. 09/01/2020) Rv. 278593 - 02
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Lottizzazione abusiva - Impianti fotovoltaici riconducibili al medesimo centro di interessi - Stravolgimento della destinazione agricola - Configurabilità.
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA
Integra il reato di lottizzazione abusiva la realizzazione di un impianto fotovoltaico di grandi dimensioni, ancorché distinta in singole parti per mezzo dell'artificiosa divisione del complessivo progetto posto in essere, in quanto intervento idoneo a stravolgere la destinazione urbanistica del territorio. (In motivazione la Corte ha precisato che la trasformazione della originaria destinazione agricola dei terreni interessati non è esclusa dal fatto che la superficie radiante installata sia pari al massimo al 25% di essi, perché le strisce di suolo poste tra gli impianti fotovoltaici non sono comunque utilizzabili per lo scopo agricolo, cui invece è destinato solo uno spazio residuo).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)