diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3291 del 29/11/1973 (Rv. 367160 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - PRECLUSIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1973-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367160-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - PRECLUSIONE - INSUSSISTENZA.*

La clausola penale va riguardata come un mezzo rafforzativo dell'adempimento, rientrante nelle misure cautelari disposte dalle parti nell' Esercizio di un potere di autotutela convenzionale, e diretta soltanto ad assicurare il risarcimento del danno per il caso di inadempienza: cio senza pregiudizio della risarcibilita del danno ulteriore. Essa pertanto non preclude, anzi e funzionalmente preordinata all'Azione di risoluzione, che tende infatti allo scioglimento del vincolo negoziale in base all'inadempienza del debitore, ed i cui effetti pregiudizievoli al patrimonio del creditore vengono appunto eliminati con il risarcimento dei danni. (V 2269/61; 1567/59; 1480/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)