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Sez. 2, Sentenza n. 1368 del 16/04/1976 (Rv. 380071 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE - NOZIONE - ACCERTAMENTO DELL'IPOTESI CONSIDERATA DALLE PARTI - APPREZZAMENTO DI FATTO DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1976-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380071-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE - NOZIONE - ACCERTAMENTO DELL'IPOTESI CONSIDERATA DALLE PARTI - APPREZZAMENTO DI FATTO DEL GIUDICE DI MERITO.*

Ai sensi dell'art 1382 cod civ, la clausola penale, che e intesa a rafforzare il vincolo contrattuale, tende a stabilire, preventivamente, la prestazione a cui e tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, indipendentemente dalla prova del danno effettivo. L'accertare se si e verificata in concreto l'ipotesi considerata dalle parti e compito del giudice del merito, il quale vi provvede con sovrano apprezzamento dei fatti. (V 3291/73, mass n 367160; (V 3431/71, mass n 355011).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)