Sez. L, Sentenza n. 8257 del 07/11/1987 (Rv. 455865 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - TERMINE - PROPOSIZIONE DELLA REVOCAZIONE - SOSPENSIONE - CESSAZIONE - COMUNICAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - RILEVANZA - LETTURA IN UDIENZA DEL DISPOSITIVO - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - TERMINE - PROPOSIZIONE DELLA REVOCAZIONE - SOSPENSIONE - CESSAZIONE - COMUNICAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - RILEVANZA - LETTURA IN UDIENZA DEL DISPOSITIVO - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Il disposto dell'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ., secondo cui la proposizione della revocazione sospende il termine per proporre il ricorso per Cassazione, o il relativo procedimento, fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, trova applicazione anche nelle controversie di lavoro con la conseguenza che la cessazione della sospensione del termine per impugnare la sentenza si ha, anche nel rito del lavoro, con la comunicazione del deposito della sentenza che ha pronunciato sulla revocazione e non già con la mera lettura in udienza del dispositivo della stessa. (V 553/87, mass n 450289).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 398 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)