diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 553 del 21/01/1987 (Rv. 450289 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI E SPECIFICITÀ DEI MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE - ESTREMI - FUNZIONE - CORRELATIVI POTERI DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO.*
Stato
decisa il 1987-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450289-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI E SPECIFICITÀ DEI MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE - ESTREMI - FUNZIONE - CORRELATIVI POTERI DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO.*

Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. - i quali prescrivono che l'atto di appello deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione, senza peraltro alcuna esplicita sanzione d'inammissibilità del gravame, prevista invece per le impugnazioni (non devolutive) della Cassazione e della revocazione - pongono un requisito che va inteso in correlazione con la funzione devolutiva dell'appello, il cui oggetto soggiace soltanto alle delimitazioni derivanti dagli artt. 329 e 346 dello stesso codice. Pertanto, il giudice di secondo grado, nel verificare l'adempimento o meno di detta prescrizione, non può prescindere dal suo potere di prendere conoscenza dei fatti controversi e di riconoscere a questi, per i capi impugnati, l'appropriata qualificazione giuridica, anche per ragioni diverse da quelle prospettate nei motivi dedotti dalla parte; con l'ulteriore conseguenza che, mentre per l'esposizione sommaria dei fatti è sufficiente la succinta indicazione degli elementi che sia pure mediante il richiamo della sentenza appellata consentano di individuare con certezza i termini della controversia, l'indicazione dei motivi specifici è assolta con l'enunciazione delle ragioni del chiesto riesame, l'estensione del quale deve essere ricavata non da tali ragioni ma dall'ampiezza della riforma domandata dall'appellante. (V 4234/83, mass n 429164; (V 3712/83, mass n 428620).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 398, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)