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Sez. 3, Sentenza n. 5762 del 17/03/2005 (Rv. 581143 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - USO DEL MURO COMUNE - SPESE - DI COSTRUZIONE; FONDI A DISLIVELLO | Obbligo di costruzione e di manutenzione del proprietario del fondo superiore - Presupposto - Causa naturale del dislivello - Dislivello determinato dal proprietario del fondo inferiore - Obbligo di costruzione e di manutenzione del medesimo - Rovina - Responsabilità ex art. 2053 cod. civ..
Stato
decisa il 2005-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581143-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - USO DEL MURO COMUNE - SPESE - DI COSTRUZIONE; FONDI A DISLIVELLO

La fattispecie prevista dall'art. 887 cod. civ. (a norma del quale nei fondi a dislivello negli abitati il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e di manutenzione del muro di sostegno dalle fondamenta fino all'altezza del proprio suolo) presuppone che il dislivello tra i due fondi sia d'origine naturale. Se il dislivello, invece, è stato causato dal proprietario del fondo inferiore, l'obbligo della costruzione e della manutenzione del muro di sostegno incombe su quest'ultimo, che risponde ex art. 2053 cod. civ. dei danni cagionati dalla sua rovina.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 887, Cod. Civ. art. 2053

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)