Sez. 2, Sentenza n. 7131 del 25/05/2001 (Rv. 546995 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - USO DEL MURO COMUNE - SPESE - DI COSTRUZIONE; FONDI A DISLIVELLO | Obbligo di costruzione e di manutenzione del proprietario del fondo superiore - Presupposto - Causa naturale del dislivello - Dislivello determinato dal proprietario del fondo inferiore - Obbligo di costruzione e di manutenzione di questi.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - USO DEL MURO COMUNE - SPESE - DI COSTRUZIONE; FONDI A DISLIVELLO
La fattispecie prevista dall'art. 887 cod. civ. (a norma del quale nei fondi a dislivello negli abitati il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e di manutenzione del muro di sostegno dalle fondamenta fino all'altezza del proprio suolo) presuppone che il dislivello tra i due fondi sia di origine naturale. Se il dislivello, invece, è stato causato dal proprietario del fondo inferiore l'obbligo della costruzione e della conservazione del muro di sostegno incombe su quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 887
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)