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Sez. L, Sentenza n. 11589 del 28/07/2003 (Rv. 565453 - 01)

LAVORO - IN GENERE - ANAGRAFE DEL LAVORO | Lavoro presso le pubbliche amministrazioni dopo la cosiddetta privatizzazione - Applicabilità della legge n. 241 del 1990 - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565453-01

LAVORO - IN GENERE - ANAGRAFE DEL LAVORO

Atteso che la legge n. 241 del 1990, sui procedimenti amministrativi, è diretta a regolare in via generale i procedimenti finalizzati alla emanazione di provvedimenti autoritativi da parte delle pubbliche amministrazioni, non può trovare applicazione nel rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni che, dopo la cosiddetta privatizzazione, è caratterizzato da una sostanziale parità tra le parti ed è regolato dalla contrattazione collettiva di settore e (ora) dal decreto legislativo n. 165 del 2001 (che ha sostituito il decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni).

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)