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Sez. 3, Sentenza n. 4620 del 26/04/1995 (Rv. 492014 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - TRASPORTO CON RISPEDIZIONE DELLA MERCE - TRASPORTO CON SUBTRASPORTO | Contratto a favore di terzo - Configurabilità - Qualità di terzo - Spettanza al solo destinatario, non al mittente o allo spedizioniere - Adesione del destinatario - Effetti - Esercizio dei diritti nei confronti del subvettore, dopo la richiesta delle riconsegna, anche per la perdita o l'avaria delle cose - Legittimazione del destinatario.
Stato
decisa il 1995-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492014-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - TRASPORTO CON RISPEDIZIONE DELLA MERCE - TRASPORTO CON SUBTRASPORTO

Qualora il vettore abbia affidato, di sua iniziativa, con apposito contratto, l'esecuzione totale o parziale del trasporto di cose ad altro vettore (subvettore), è configurabile, così come per il contratto di trasporto originario, l'ipotesi del contratto a favore di terzo di cui all'art. 1411 cod. civ. e la sua qualità di terzo va riconosciuta, anche per il contratto di subtrasporto, non al mittente o allo spedizioniere, bensì al solo destinatario la cui adesione manifestata con la richiesta di riconsegna della merce trasportata corrisponde alla dichiarazione del terzo di voler profittare della stipulazione in suo favore. Ne consegue che non il mittente - estraneo al contratto di subtrasporto - bensì il destinatario, quale beneficiario del contratto stesso, è legittimato ad esercitare nei confronti del subvettore i diritti che, una volta chiesta la riconsegna, gli derivano ex art. 1689 cod. civ., compreso quello di chiedere il risarcimento del danno per la perdita o l'avaria delle cose trasportate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1689

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)