Sez. 3, Sentenza n. 5078 del 06/06/1997 (Rv. 504998 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - TRASPORTO CON RISPEDIZIONE DELLA MERCE - TRASPORTO CON SUBTRASPORTO | Posizione contrattuale di mittente della parte del contratto di subtrasporto nei confronti del subvettore - Legittimazione all'esperimento dell'azione contrattuale ex art. 1693 cod. civ. - Esclusione - Legittimazione esclusiva del destinatario - Sussistenza.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - TRASPORTO CON RISPEDIZIONE DELLA MERCE - TRASPORTO CON SUBTRASPORTO
Qualora un soggetto abbia stipulato, con l'altro contraente, un negozio di subtrasporto (e non di trasporto in proprio, quale mittente, ovvero di trasporto per altri, quale spedizioniere), egli assume sempre, rispetto al subvettore, la posizione contrattuale di mittente - non destinatario delle cose trasportate, con conseguente, assoluta carenza di legittimazione, in capo al medesimo, all'esperimento dell'azione contrattuale ex art. 1693 cod. civ., azione che, per effetto della riconsegna delle cose trasportate, spetta, in via esclusiva, al destinatario delle "res".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1683, Cod. Civ. art. 1684, Cod. Civ. art. 1689, Cod. Civ. art. 1693, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1683
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)