Sez. U, Ordinanza n. 12257 del 10/06/2005 (Rv. 581183 - 01)
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI | Ricorso in cassazione avverso le sentenze del TSAP - Art. 327, primo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità - Termine annuale - Decorrenza - Dalla pubblicazione della sentenza - Successiva notifica della sentenza ad opera del cancelliere del TSAP - Ininfluenza.
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI
L'art. 327, primo comma, cod. proc. civ. trova applicazione anche al ricorso per cassazione avverso le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP), tenuto conto che l'art. 202, primo comma, del testo unico sulle acque pubbliche, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, rinvia, per la proposizione di tale ricorso, alle norme del codice di procedura civile. Ne consegue che il termine annuale previsto dalla citata disposizione del codice di rito decorre dalla pubblicazione della sentenza del TSAP, indipendentemente dalla notificazione, onde è inidonea a segnare un diverso "dies a quo" la successiva notifica della sentenza che sia avvenuta a cura del cancelliere del Tribunale superiore a norma dell'art. 183 del testo unico n. 1775 del 1933.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 183 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 202
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)