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Sez. 6, Sentenza n. 3664 del 19/10/1995 Cc. (dep. 05/12/1995) Rv. 204374 - 01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Sospensione | Dichiarazione di non opposizione alla richiesta di rinvio del dibattimento formulata da coimputato - Sospensione - Applicabilità.
Stato
decisa il 1995-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204374-01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Sospensione

La sospensione dei termini di durata della custodia cautelare (art. 304 cod. proc. pen.) per sospensione e rinvio del dibattimento su richiesta dell'imputato o del suo difensore si applica anche in presenza di una richiesta implicita o adesiva a quella di altri. Il comportamento concreto adottato dall'imputato con la dichiarazione di "non opposizione" al differimento del dibattimento richiesto dal difensore di un coimputato, si risolve in una sostanziale adesione alla richiesta di rinvio da quello formulata e, per ciò stesso, in una implicita richiesta, anche personale, di differimento del dibattimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)