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Sez. 1, Sentenza n. 4871 del 12/07/1999 Cc. (dep. 27/07/1999) Rv. 214037 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Procedimento con più imputati - Impedimento a comparire di alcuni di essi o dei loro difensori - Sospensione dei termini di custodia - Opera anche nei confronti dei coimputati non oppostisi al rinvio.
Stato
decisa il 1999-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214037-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

In caso di procedimento nei confronti di più imputati, l'impedimento di alcuni di essi o dei loro difensori a comparire e la conseguente richiesta di rinvio comporta l'applicazione dell'art. 304, comma primo, lett. a) anche nei confronti di tutti quei restanti coimputati che, con la loro manifestata "non opposizione" al rinvio medesimo, ne abbiano accettato l'eventuale accoglimento. Ed invero solo la manifestazione di opposizione al rinvio per quel che concerne il proprio assistito, anche a costo di eventuale stralcio del procedimento a suo carico, impedisce l'applicabilità della sospensione dei termini di carcerazione preventiva per il relativo imputato, al quale conseguentemente la diversa eventuale decisione del giudice di non procedere allo stralcio per ragioni processuali non potrà essere addebitata come causa di sospensione del detto termine.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)