Sez. T, Ordinanza n. 34621 del 27/12/2024 (Rv. 673351-02)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI | Obbligazioni tributarie - Accertamento fiscale - Notifica al solo contribuente fallito - Efficacia nei confronti del fallimento - Esclusione - Conseguenze. TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - In genere.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI
In tema di obbligazioni tributarie, la notifica dell'accertamento fiscale nei soli confronti del contribuente fallito - e non anche del curatore fallimentare - รจ inopponibile al fallimento e, quindi, inidonea a far decorrere il termine per l'impugnazione del curatore.
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)