Sez. 5 - , Ordinanza n. 28707 del 09/11/2018 (Rv. 651274 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI | Curatore fallimentare - Interesse ad impugnare cartella per tributi antecedenti al fallimento fondata su atto impositivo non notificatogli - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI
Il curatore fallimentare non ha interesse ad impugnare la cartella di pagamento riguardante tributi dovuti in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento ove detta cartella non sia stata preceduta dalla notificazione, anche nei suoi confronti, dell'atto impositivo che ne costituisce il necessario presupposto, atteso che, non essendo la cartella opponibile alla curatela fallimentare, egli può sempre farne valere l'inefficacia relativa davanti al giudice delegato o al tribunale fallimentare in sede di accertamento del passivo.
Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)