Sez. L, Sentenza n. 5649 del 16/11/1985 (Rv. 442841 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO SUFFICIENTE EX ART. 36 COST. PER I DIPENDENTI DI UNA ASSOCIAZIONE DI AUTOTRASPORTATORI E SPEDIZIONIERI DI UNA PROVINCIA - RIFERIMENTO COME UTILE PARAMETRO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PER I DIPENDENTI DEGLI STUDI PROFESSIONALI - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO SUFFICIENTE EX ART. 36 COST. PER I DIPENDENTI DI UNA ASSOCIAZIONE DI AUTOTRASPORTATORI E SPEDIZIONIERI DI UNA PROVINCIA - RIFERIMENTO COME UTILE PARAMETRO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PER I DIPENDENTI DEGLI STUDI PROFESSIONALI - AMMISSIBILITÀ.*
L'associazione degli autotrasportatori e spedizionieri di una provincia non riveste la qualità di imprenditore ed in particolare non costituisce impresa ausiliaria di trasporti, come tale tenuta ex art. 2070 cod. civ. al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di quel settore, bensì rappresenta un'organizzazione diretta alla tutela di vari interessi comuni degli imprenditori associati (interessi sindacali, economici, di consulenza legale o fiscale) e quindi - stante la lata affinità con l'attività degli studi professionali (quali soprattutto quelli dei consulenti del lavoro) - può il giudice del merito trovare nella contrattazione collettiva per i dipendenti di tali studi professionali un utile parametro di riferimento al fine di realizzare il trattamento retributivo sufficiente sancito dall'art. 36 cost.. (V 4742/84, mass n 422703; (V 2891/83, mass n 427812; (V 2311/81, mass n 413053).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)