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Sez. L, Sentenza n. 4742 del 01/09/1982 (Rv. 422703 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - CONTRATTI COLLETTIVI RESI EFFICACI ERGA OMNES - ATTIVITÀ SVOLTA DAL DATORE DI LAVORO - RILEVANZA ESCLUSIVA - CRITERI DI VALUTAZIONE NEL CASO DI IMPRENDITORE ESERCITANTE PIÙ ATTIVITÀ - CONTRATTI COLLETTIVI DI DIRITTO COMUNE - DIVERSITÀ DI CRITERI DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422703-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - CONTRATTI COLLETTIVI RESI EFFICACI ERGA OMNES - ATTIVITÀ SVOLTA DAL DATORE DI LAVORO - RILEVANZA ESCLUSIVA - CRITERI DI VALUTAZIONE NEL CASO DI IMPRENDITORE ESERCITANTE PIÙ ATTIVITÀ - CONTRATTI COLLETTIVI DI DIRITTO COMUNE - DIVERSITÀ DI CRITERI DI APPLICAZIONE.*

Nell'ipotesi di conflitto fra difformi normative collettive, l'individuazione di quella applicabile al rapporto individuale di lavoro va compiuta, ove si tratti di normative rese efficaci erga omnes secondo il criterio desumibile dall'art. 2070 cod. civ., non con riferimento alle mansioni e alle qualifiche del lavoratore bensì all'attività svolta dal datore di lavoro o a quella principale, se si tratti di attività diverse ma funzionalmente collegate con nesso di interdipendenza o accessorietà rispetto alla prima o, infine, a ciascuna delle attività se queste presentano carattere di autonomia, pur risultando in qualche modo complementari; mentre, qualora il conflitto riguardi contratti collettivi di diritto comune, l'individuazione suddetta va compiuta tenendo conto dell'adesione delle parti alle associazioni stipulanti o, in ogni caso, dell'accettazione, anche per fatti concludenti della normativa collettiva come disciplina regolatrice del rapporto individuale. (V 2311/81, mass n 413053; (V 378/81, mass n 410843).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Legge 14/07/1959 num. 741 art. 3 CORTE COST., Legge 14/07/1959 num. 741 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)