Sez. 3, Sentenza n. 22273 del 02/03/2017 Ud. (dep. 09/05/2017) Rv. 269990 - 01
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI SPECIALI | Tolleranza abituale - Aggravante del numero delle persone - Applicabilità - Ragioni.
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI SPECIALI
L'aggravante del numero delle persone di cui all'art. 4, n. 7, legge 20 febbraio 1958, n.75, è applicabile al delitto di tolleranza abituale della prostituzione previsto dall'art. 3, n. 3 della stessa legge, dato che tale fatttispecie è integrata anche nel caso in cui sia una sola persona ad esercitare la prostituzione, e che pertanto qualsiasi incremento dei soggetti di cui è abitualmente tollerata la prostituzione comporta "ex se" una maggior considerazione della gravità oggettiva della condotta e della pericolosità soggettiva del suo autore.
Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 3 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 art. 4 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)