Sez. 3 - , Sentenza n. 20847 del 13/02/2020 Ud. (dep. 15/07/2020) Rv. 279705 - 01
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI SPECIALI | Aggravante prevista dall'art. 4, n. 7, legge n. 75 del 1958 - Deroga alla continuazione ed al concorso formale di reati - Condizioni.
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI SPECIALI
In tema di reati concernenti la prostituzione, la circostanza aggravante prevista dall'art. 4, n. 7, legge 20 febbraio 1958, n. 75 costituisce una deroga agli istituti della continuazione e del concorso formale di reati, in quanto rende unico il fatto commesso mediante più condotte in danno di più persone, prescindendo dalla simultaneità della loro prostituzione, essendo sufficiente che l'attività sia esplicata o contestualmente nei confronti di due o più persone, ovvero in successione temporale nei riguardi di una o dell'altra; ne consegue che tale circostanza è compatibile con la continuazione solo in presenza di più fatti, ciascuno dei quali commesso in danno di più persone, che costituiscano autonomi reati ai sensi dell'art. 3, legge n. 75 del 1958, ovvero nel caso di rapporti intersoggettivi distinti, quando alla cessazione di plurimi episodi di contemporaneo favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione di più persone segua la commissione di altre condotte analoghe.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 art. 4 lett. 7 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)