Sez. 1, Sentenza n. 14060 del 18/06/2007 (Rv. 598019 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Giudice di pace - Domanda eccedente i limiti di valore del giudizio d'equità - Declaratoria di inammissibilità - Appellabilità - Ricorso per cassazione - Conseguenze.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
In materia di procedimento avanti al giudice di pace, la declaratoria di inammissibilità di domanda (nella specie, riconvenzionale) eccedente i limiti di valore del giudizio di equità è impugnabile con l'appello e non con ricorso per cassazione; qualora venga proposto ricorso per cassazione censurando più profili della sentenza del giudice di pace, solo il motivo attinente il capo appellabile della pronuncia è inammissibile mentre non è precluso l'esame degli altri motivi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 114, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)