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Sez. 3, Sentenza n. 55 del 07/01/2004 (Rv. 569249 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Giudice di pace - Pronunzia secondo diritto o secondo equità - Distinzione - Regime delle impugnazioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569249-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE

In materia di procedimento avanti al giudice di pace, la declaratoria di inammissibilità di domanda (nel caso, riconvenzionale) eccedente i limiti di valore del giudizio di equità è impugnabile, (non potendo tale pronunzia considerarsi emessa secondo equità), con l'appello, e non già con ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)