Sez. 6, Sentenza n. 1166 del 01/04/1999 Cc. (dep. 09/07/1999) Rv. 214675 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - PROCEDIMENTO | Richiesta presentata nella fase processuale - Competenza del giudice che procede - Procedura "de plano" - Legittimità - Provvedimento di rigetto - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Incidente di esecuzione - Unico mezzo esperibile - È tale.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - PROCEDIMENTO
Sulla richiesta di restituzione delle cose assoggettate a sequestro probatorio, legittimamente il giudice che procede nella fase processuale provvede "de plano", essendo la procedura camerale ex art. 127 cod. proc. pen. prevista, dall'art. 263 comma 5 dello stesso codice, solo in sede di opposizione al decreto del pubblico ministero che, nella fase delle indagini preliminari, provvede in merito a tale richiesta. Contro il provvedimento emesso "de plano" al giudice non è d'altro canto esperibile il ricorso per cassazione, ma solo l'incidente di esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen., attivabile in ogni momento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 263 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)