Sez. 2, Sentenza n. 14146 del 14/03/2001 Cc. (dep. 05/04/2001) Rv. 218641 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - SENTENZA CHE DISPONE MISURE DI SICUREZZA | Confisca - Terzo rimasto estraneo al giudizio, interessato alla restituzione della cosa confiscata - Diritto di impugnazione del relativo capo di sentenza - Esclusione - Diritto di proporre richiesta di restituzione - Sussistenza - Decisione del giudice sulla richiesta - Procedura e rimedi.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - SENTENZA CHE DISPONE MISURE DI SICUREZZA
Il terzo rimasto estraneo al giudizio in cui sia stata disposta, con sentenza non irrevocabile, la confisca della cosa già oggetto di sequestro preventivo, non ha il diritto di impugnare la sentenza per il capo riguardante la misura di sicurezza patrimoniale, a norma dell'art. 579, comma 3, cod. proc. pen., ma può presentare istanza di restituzione del bene confiscato al giudice che ha la disponibilità del procedimento, il quale può decidere, applicando analogicamente la procedura di cui agli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, stesso codice, senza formalità, con ordinanza - da comunicare al P.M. e da notificare all'interessato - non suscettibile di impugnazione, ma solo di opposizione dinanzi allo stesso giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 263 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 579 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 579 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 667 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 676 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)