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Sez. 4, Sentenza n. 16761 del 11/03/2010 Ud. (dep. 03/05/2010) Rv. 247015 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Gestione dell'emergenza provocata da eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo - Protezione civile - Titolarità della posizione di garanzia verso la collettività - Sindaco - Condizioni.
Stato
decisa il 2010-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247015-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO

In tema di omicidio colposo plurimo, nel sistema delineato dalla l. 24 febbraio 1992 n. 225 (istituzione del servizio nazionale della protezione civile) al Sindaco, quale autorità locale di protezione civile e nell'ambito del territorio comunale, compete la gestione dell'emergenza provocata da eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, di calamità naturali o catastrofi; se questi eventi non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, questi è tenuto a chiedere l'intervento di altri mezzi e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza coordinandoli con quelli del sindaco le cui attribuzioni hanno natura concorrente (e non residuale) con quelle del prefetto che ne ha la direzione. Ne consegue che in tale ultima evenienza, fino a quando il prefetto non abbia concretamente e di fatto assunto la direzione dei servizi di emergenza, il sindaco mantiene integri i suoi poteri e gli obblighi di gestione dell'emergenza ed in particolare quelli di allertamento ed evacuazione delle popolazioni che si trovino nelle zone a rischio, indipendentemente dall'esistenza di una situazione di urgenza. (Fattispecie in cui imponenti colate di fango, ad opera di intensissime precipitazioni di pioggia, provocarono nel maggio 1998, 137 morti nella popolazione del comune di Sarno, investita dal disastro naturale).

Riferimenti normativi: Legge 24/02/1992 num. 225 art. 3, Legge 24/02/1992 num. 225 art. 15, Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)