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Sez. 4, Sentenza n. 41980 del 07/02/2012 Ud. (dep. 25/10/2012) Rv. 255000 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Lesioni personali colpose a seguito di incidente ferroviario - Responsabilità del conduttore e manovratore del treno - Ragioni - Posizione di garanzia - Fattispecie: passaggio a livello in avaria con sbarre alzate.
Stato
decisa il 2012-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255000-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO

In tema di lesioni personali colpose a seguito di incidente ferroviario, sussiste la responsabilità, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., del conduttore e manovratore di un treno di servizio che, trovandosi dinnanzi ad un passaggio a livello in avaria - e cioè con le sbarre alzate per l'interruzione dell'alimentazione dell'impianto elettromeccanico di governo e in assenza della segnaletica sostitutiva, ex art. 184 reg. es. C.d.S. - omettano di porre in essere il comportamento previsto dalle specifiche prescrizioni cautelari delle Ferrovie retiche, che impongono di fermare il convoglio prima del passaggio a livello, constatare che questo sia libero e proseguire poi lentamente. In tal caso, infatti, essi rivestono una posizione di garanzia con obblighi di controllo inerenti all'esercizio di un'attività pericolosa, a salvaguardia dell'incolumità di coloro che attraversano il predetto passaggio a livello.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)