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Sez. 1, Sentenza n. 19262 del 11/06/2026 (Rv. 679259-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Insinuazione al passivo fallimentare di crediti bancari - Giudizio di diligenza professionale - Sindacabilità in cassazione - Fondamento - Fattispecie in tema di accertamento del merito creditizio. RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679259-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE

In tema di insinuazione al passivo fallimentare di crediti bancari, il giudizio sulla diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2 c.c., vertendosi in tema di clausola generale che il giudice è chiamato ad integrare dando concretezza alla sua parte mobile, per adeguarla ad un determinato contesto storico sociale, costituisce attività interpretativa la cui erroneità può essere contestata come vizio di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., tanto più in materia bancaria, ove sussiste normativa primaria e secondaria, anche di origine sovranazionale, che sovraintende alla valutazione del merito creditizio per la concessione di finanziamenti alle imprese da parte degli istituti di credito. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento del tribunale fallimentare che aveva ritenuto che la banca fosse esonerata, nel valutare il merito creditizio dell'impresa finanziata poi fallita, dal dovere di richiedere l'esibizione del certificato dei carichi fiscali pendenti, dal quale sarebbe emerso, contrariamente alle apparenti risultanze di bilancio, un gravoso debito erariale, dovendosi valutare la necessità o meno di tale adempimento non in astratto, ma in base a tutte le circostanze specifiche del caso concreto).

CCII [ rnc : art = 0201 00, gen = LS, sp = CCII], Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)