Sez. 1, Ordinanza n. 19276 del 11/06/2026 (Rv. 678904-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Insinuazione al passivo della banca - Abusiva concessione credito - Illecito fonte di responsabilità risarcitoria - Fondatezza - Nullità del contratto - Condizioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE
In tema di insinuazione al passivo di un credito della banca derivante da un contratto di mutuo chirografario, qualora il contratto di finanziamento sia stato stipulato in violazione delle regole di sana e prudente gestione bancaria, l'effetto che ne consegue è quello di una eventuale responsabilità risarcitoria dell'istituto di credito per avere aggravato il dissesto del soggetto finanziato a causa di una abusiva concessione di credito, ma non quello della nullità del contratto stipulato tra la banca e il soggetto insolvente, salvo l'accertamento incidentale di una condotta delittuosa prevista dalla legge, ai fini di quanto prevede l'art. 1418, comma 1, c.c.
Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge Falliment. art. 95, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)