Sez. 3, Sentenza n. 2352 del 20/07/1971 (Rv. 353243 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - IMPOSTA SUPPLETIVA - AVVISO DI LIQUIDAZIONE - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DAL GIORNO DELLA NOTIFICA DELL'AVVISO DI LIQUIDAZIONE.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - IMPOSTA SUPPLETIVA - AVVISO DI LIQUIDAZIONE - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DAL GIORNO DELLA NOTIFICA DELL'AVVISO DI LIQUIDAZIONE.*
L'avviso di liquidazione, con il quale l' ufficio del registro determina e ingiunge il pagamento di una tassa complementare suppletiva, ha efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art 140 del RD 30 dicembre 1923 n 3269. Tuttavia, non essendo detto avviso un atto col quale si inizia un giudizio, ai fini della durata della prescrizione non si verifica la ipotesi prevista nell'art 2945 secondo comma cod civ, bensi quella contemplata nel primo comma di detta norma, per cui dal giorno in cui l'avviso di liquidazione viene notificato, incomincia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione.*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 140, Cod. Civ. art. 2945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)