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Sez. 1, Sentenza n. 3338 del 18/04/1997 (Rv. 503775 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE | Avviso di liquidazione - Attitudine ad interrompere la prescrizione - Configurabilità.
Stato
decisa il 1997-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503775-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE

L'avviso di liquidazione è un atto che, nel procedimento impositivo, non costituisce mera dichiarazione di giudizio sulla spettanza e l'ammontare del tributo e degli accessori, ma ha l'ulteriore funzione di richiederne il pagamento e, quindi, di costituire in mora il contribuente, con gli effetti previsti dall'art. 2943 cod. civ., norma rispetto alla quale le disposizioni speciali tributarie indicanti gli effetti interruttivi della prescrizione hanno carattere solo integrativo e non derogatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)