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Sez. L, Sentenza n. 2419 del 19/03/1997 (Rv. 503100 - 01)

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - EFFETTI | Bene acquistato da un partecipante con proventi comuni - Obbligo di trasferimento agli altri membri della comunione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503100-01

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - EFFETTI

In caso di comunione tacita familiare l'acquisto di un bene immobile, fatto da un singolo partecipante con proventi comuni, comporta soltanto un obbligo di trasferimento del singolo acquirente agli altri membri della comunione, il cui diritto di credito sorge al momento stesso dell'acquisto e sin da tale momento può essere esercitato ed è soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)