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Sez. L, Sentenza n. 18201 del 29/07/2013 (Rv. 627292 - 01)

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Acquisto di un bene da parte di un singolo componente - Trasferimento automatico della proprietà in favore della collettività - Esclusione - Rimedio esclusivamente risarcitorio esperibile dagli altri membri - Configurabilità.
Stato
decisa il 2013-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627292-01

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Nell'ipotesi di comunione tacita familiare, di cui all'abrogato art. 2140 cod. civ., l'acquisto di un bene da parte di un singolo componente non comporta il trasferimento automatico della proprietà in favore della collettività né giustifica una richiesta di divisione, potendo tale acquisto dare luogo solo ad una azione risarcitoria da parte degli altri membri della comunione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)