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Sez. 3, Sentenza n. 4983 del 27/09/1979 (Rv. 401640 - 01)

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - ESTENSIONE E LIMITI - COMPROMESSO PER ARBITRATO IRRITUALE O LIBERO - NATURA - REVOCA - TACITA - EFFICACIA - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DA PARTE DI UN COMPROMITTENTE IN UN PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DELL'ALTRO SENZA OPPOSIZIONE DI QUEST'ULTIMO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401640-01

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - ESTENSIONE E LIMITI - COMPROMESSO PER ARBITRATO IRRITUALE O LIBERO - NATURA - REVOCA - TACITA - EFFICACIA - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DA PARTE DI UN COMPROMITTENTE IN UN PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DELL'ALTRO SENZA OPPOSIZIONE DI QUEST'ULTIMO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

In ipotesi di compromesso per arbitrato irrituale o libero il quale si concretizza in un mandato collettivamente conferito allo arbitro per la definizione negoziale di un determinato rapporto controverso, la revoca del mandato medesimo, che comporta il venir meno del potere dell'arbitro, ove giunga in qualsiasi modo a suo conoscenza, e la conseguente reintegrazione dei compromittenti nella facolta di avvalersi della tutela giurisdizionale per i diritti nascenti da quel rapporto, puo risultare anche tacitamente, alla stregua di Atti e comportamenti nei quali sia implicita la volonta di entrambi i mandanti di togliere allo arbitro l'incarico prima conferito. Tale situazione, pertanto, va ravvisata nel caso in cui un compromittente si costituisca parte civile, in un procedimento penale a carico dell'altro compromittente, senza che quest'ultimo sollevi tempestiva opposizione, se la Costituzione medesima, ancorche giuridicamente caratterizzata in modo diverso rispetto alle richieste formulate all'arbitro, riguardi gli stessi interessi patrimoniali investiti dal compromesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1724, Cod. Civ. art. 1725, Cod. Civ. art. 1726, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 97

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)