Sez. 1 - , Ordinanza n. 23984 del 07/08/2023 (Rv. 668879 - 01)
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE | Pendenza del giudizio arbitrale - Costituzione di parte civile nel processo penale - Conseguenze - Norme applicabili.
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE
In tema di arbitrato, in mancanza di una specifica disposizione normativa che preveda in pendenza del giudizio arbitrale il trasferimento dell'azione civile in sede penale, il rapporto tra procedimento arbitrale e processo penale in cui vi sia costituzione di parte civile, stante la disciplina generale dei rapporti tra gli arbitri ed autorità giudiziaria prevista dall'art. 819 ter c.p.c., è disciplinato dalle stesse regole che governano il rapporto tra procedimento arbitrale e procedimento civile e, dunque, nel caso in cui sia pendente il giudizio arbitrale e la medesima causa venga instaurata davanti al giudice penale mediante la costituzione di parte civile, il procedimento continua ugualmente davanti all'arbitro e, se il giudizio arbitrale non è stato promosso dopo la costituzione di parte civile o dopo la pronuncia in primo grado del giudice penale, tale giudizio non è neppure sospeso.
Cod. Proc. Civ. art. 819 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)