Sez. 6 - L, Ordinanza n. 10596 del 28/04/2017 (Rv. 644159 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE | Pensione di invalidità liquidata prima dell'entrata in vigore della l. n. 222 del 1984 - Revoca - Giudizio di ripristino - Accoglimento parziale della domanda e riconoscimento del diritto alla prestazione ex l. n. 222 del 1984 con decorrenza successiva all'epoca della revoca - Requisito contributivo "relativo" - Accertamento - D'ufficio - Domanda di ripristino presentata nel vigore della l. n. 222 del 1984 - Maturazione nel quinquennio antecedente alla domanda amministrativa di ripristino - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE
Nelle controversie aventi ad oggetto il ripristino della pensione di invalidità, già liquidata in base alle disposizioni esistenti anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 222 del 1984 ma poi revocata, qualora si profili l'accoglimento parziale della domanda - con il riconoscimento, ai sensi degli art. 1, 2 e 12 della l. n. 222 del 1984 e 149 disp. att. c.p.c., del diritto dell'interessato a conseguire la pensione di inabilità o l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza successiva all'epoca della revoca - il giudice deve controllare, anche d'ufficio, l'esistenza del requisito contributivo "relativo" prendendo come termine di riferimento, per il computo a ritroso del quinquennio nel quale devono conteggiarsi i contributi, il giorno di presentazione della domanda amministrativa di ripristino della pausa, dovendosi applicare, quanto al computo del periodo minimo di contribuzione nel quinquennio, l'art. 4, comma 2, della l. n. 222 del 1984, ove la domanda di ripristino sia stata presentata dopo l'entrata in vigore di quest'ultima.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 4, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 12 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)