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Sez. L, Sentenza n. 6692 del 06/04/2004 (Rv. 571852 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA | Diritto all'indennità giornaliera ex art. unico legge n. 1486 del 1962 - Finalità - Natura - Decorrenza - Limite temporale.
Stato
decisa il 2004-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571852-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA

In tema di previdenza marinara, la corresponsione della indennità di inidoneità temporanea alla navigazione prevista per i lavoratori marittimi per i quali sia cessata la morbosità ma non sussista ancora la idoneità alla navigazione è subordinata esclusivamente alla mancata riammissione all'imbarco per ragioni attinenti alle condizioni psicofisiche del marittimo; essa perciò compete allo stesso per il periodo intercorrente fra la cessazione dello stato di morbosità ed il giudizio della commissione di primo grado anche allorché tale giudizio sia poi di permanente inidoneità.

Riferimenti normativi: Legge 16/10/1962 num. 1486, Legge 14/12/1933 num. 1773

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)