Sez. L, Sentenza n. 5432 del 07/04/2003 (Rv. 561951 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA | Diritto all'indennità giornaliera ex art. unico della legge n. 1486 del 1962 - Finalità - Natura - Decorrenza - Limite temporale.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA
In tema di previdenza marinara, la corresponsione della indennità di inidoneità temporanea alla navigazione prevista per i lavoratori marittimi per i quali sia cessata la morbilità ma non sussista ancora la idoneità alla navigazione è subordinata esclusivamente alla mancata riammissione all'imbarco per ragioni attinenti alle condizioni psicofisiche del marittimo; essa perciò compete allo stesso per il periodo intercorrente fra la cessazione dello stato di morbosità ed il giudizio della commissione di primo grado anche allorché tale giudizio sia di idoneità
Riferimenti normativi: Legge 16/10/1962 num. 1486, Legge 14/12/1933 num. 1773
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)