Sez. L, Sentenza n. 6590 del 12/12/1981 (Rv. 417437 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI ED ASBESTOSI - DISCIPLINA EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 780 DEL 1975 NEL TESTO RISULTANTE A SEGUITO DELLA SENT. N. 64 DEL 1981 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - SOPRAVVENIENZA DI DETTA LEGGE DURANTE LA PENDENZA DEI GIUDIZI IN MATERIA - APPLICABILITÀ IN OGNI STATO E GRADO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI ED ASBESTOSI - DISCIPLINA EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 780 DEL 1975 NEL TESTO RISULTANTE A SEGUITO DELLA SENT. N. 64 DEL 1981 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - SOPRAVVENIENZA DI DETTA LEGGE DURANTE LA PENDENZA DEI GIUDIZI IN MATERIA - APPLICABILITÀ IN OGNI STATO E GRADO.*
L'art. 4 della legge 27 dicembre 1975 n. 780 (che ha modificato l'art. 145 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 in tema di silicosi e asbestosi, ampliando il quadro delle tecnopatie e liberalizzando, anche sotto il profilo medico-legale, il sistema d'indagine), nel testo risultante a seguito della sentenza 2 aprile 1981 n. 64, con la quale la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui richiedeva, ai fini della corresponsione della rendita, un grado minimo di inabilità superiore al 20% anziché al 10%, deve essere applicato in ogni stato e grado dei giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, trattandosi di norma inserita in un contesto che contiene soltanto Disposizioni retroattive e diretta a regolare in modo diverso il rapporto giuridico in contestazione. (Conf 3325/80, mass n 407127).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 145 CORTE COST., Legge 27/12/1975 num. 780 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)