Sez. L, Sentenza n. 3325 del 20/05/1980 (Rv. 407127 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI - CONTROVERSIA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA RENDITA PER INABILITA DA SILICOSI - ACCERTAMENTO DELLA MALATTIA COMPIUTO IN BASE ALL'ART 142 DEL DPR N 1124 DEL 1965 - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N 780 DEL 1975 NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - APPLICABILITA IMMEDIATA - NUOVA VALUTAZIONE DELLA MALATTIA - NECESSITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI - CONTROVERSIA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA RENDITA PER INABILITA DA SILICOSI - ACCERTAMENTO DELLA MALATTIA COMPIUTO IN BASE ALL'ART 142 DEL DPR N 1124 DEL 1965 - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N 780 DEL 1975 NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - APPLICABILITA IMMEDIATA - NUOVA VALUTAZIONE DELLA MALATTIA - NECESSITA.*
L'entrata in vigore, nelle more del giudizio di Cassazione relativo a controversia per l'attribuzione della rendita per l'inabilita da silicosi, della legge 27 dicembre 1975 n 780 (norme concernenti la silicosi e l'asbestosi nonche la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale) comporta la Cassazione con rinvio della sentenza impugnata che ha accertato l'affezione silicotica sulla base dell'art 142 DPR 30 giugno 1965 n 1124, affinche il giudice di rinvio accerti tale affezione sulla base della nuova normativa, trattandosi di norma sopravveniente che, sia per la sua stessa natura, sia perche inserita in un contesto legislativo che contiene soltanto norme retroattive, sia ancora perche trattasi di norma che regola in modo diverso il rapporto giuridico in contestazione, deve ritenersi applicabile in ogni stato e grado del giudizio. (V 3792/79, mass n 400235; (V 5476/78, mass n 395246; (V 609/78, mass n 389915).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 142 CORTE COST., Legge 27/12/1975 num. 780 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)