Sez. L, Sentenza n. 5595 del 09/06/1994 (Rv. 486959 - 01)
Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Trattamento economico | Indennità di buonuscita - Calcolo - Principio di omnicomprensività - Operatività - Riferimento al personale senza diritto a pensione - Personale con diritto a pensione - Estensione - Conseguenze - Clausole contrarie al detto principio - Nullità - Fattispecie.
Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Trattamento economico
Il principio affermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze 22 giugno 1971 n. 140 e 28 maggio 1975 n. 124, secondo il quale la retribuzione da prendere a base del calcolo dell'indennità di buonuscita del personale autoferrotranviario senza diritto a pensione (art. 26, all. A, R.D. 8 gennaio 1931 n. 148) deve intendersi in senso onnicomprensivo, secondo i criteri fissati per l'indennità di anzianità dagli artt. 2120 e 2121 cod. civ., trova applicazione anche riguardo all'indennità di buonuscita prevista dalla contrattazione collettiva in favore del personale autoferrotranviario con diritto a pensione, con la conseguente nullità di clausole contrattuali esclusive della computabilità di emolumenti di natura retributiva (nella specie, indennità di Lire trentamila mensili e cinquecentosettanta giornaliere previste dall'accordo del 21 maggio 1981).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)