diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1643 del 15/02/1995 (Rv. 490456 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO | Autonomia collettiva - Limiti - Onnicomprensività della retribuzione ultima raggiunta - Riferimento ad ogni emolumento della stessa natura dell'indennità di anzianità - Portata.
Stato
decisa il 1995-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490456-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO

In tema di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, l'autonomia della contrattazione collettiva nel regolare il relativo trattamento economico deve rispettare i principi inderogabili dell'ordinamento, tra cui quello, sancito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 124 del 1975, della onnicomprensività della retribuzione ultima raggiunta previsto dagli artt. 2120 e 2121 (nel testo originario) cod. civ. per la liquidazione di ogni emolumento che abbia la stessa natura dell'indennità di anzianità, e cioè di corrispettivo differito al termine del rapporto di lavoro; tale natura va riconosciuta non soltanto all'indennità prevista dall'art. 26 dell'allegato A) al R.D. n. 148 del 1931, ma anche, ed a maggior ragione, a quella prevista dalla contrattazione collettiva per gli autoferrotranvieri aventi diritto a pensione, atteso che per essi la concorrente funzione previdenziale è attenuata dalla contestuale fruizione della pensione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)