Sez. U, Sentenza n. 1387 del 16/05/1973 (Rv. 364051 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA PREFETTIZIA EX ART 9 DELLA LEGGE N 317 DEL 1967 - IMPUGNAZIONE - POTERI DI ANNULLAMENTO, REVOCA O MODIFICAZIONE DA PARTE DEL PRETORE - INSUSSISTENZA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA PREFETTIZIA EX ART 9 DELLA LEGGE N 317 DEL 1967 - IMPUGNAZIONE - POTERI DI ANNULLAMENTO, REVOCA O MODIFICAZIONE DA PARTE DEL PRETORE - INSUSSISTENZA.*
Il pretore, davanti al quale sia stata impugnata l'ordinanza prevista dall'art 9 della legge 3 maggio 1967 n 317, non puo annullarla, revocarla o modificarla ne, in particolare, sostituire la sanzione inflitta dal prefetto con altra diversa, in quanto anche in subiecta materia vale la regola generale, posta dall'art 4, secondo comma, della legge 20 marzo 1865 n 2248, all e.*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)