Sez. 1, Sentenza n. 3833 del 14/11/1975 (Rv. 378058 - 01)
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - POLIZIA (POTERE REGOLAMENTARE) - IN GENERE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA EX ART 9 DELLA LEGGE N 317 DEL 1967 - NATURA - OPPOSIZIONE - POTERI DEL PRETORE.*
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - POLIZIA (POTERE REGOLAMENTARE) - IN GENERE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA EX ART 9 DELLA LEGGE N 317 DEL 1967 - NATURA - OPPOSIZIONE - POTERI DEL PRETORE.*
L'ordinanza prevista dall'art 9 della legge 3 maggio 1967 n 317 (sulla C di depenalizzazione della violazione di alcune norme) integra, nella Forma e nella sostanza, un tipico atto amministrativo, con il quale la pa, ricorrendone i presupposti, infligge una sanzione per la violazione commessa. L'indagine che il pretore, investito dell'opposizione proposta contro tale ordinanza, deve effettuare, concerne, anzitutto, il controllo dei requisiti formali dell'atto, fra cui rientra quello della motivazione e, poi, l'esame degli elementi di fatto e della qualificazione giuridica relativi alla violazione attribuita al privato. Il risultato di questa indagine puo portare al riconoscimento della legittimita del provvedimento impugnato e, per conseguenza, al rigetto dell'opposizione, ovvero, all'accertamento della sussistenza dei vizi dell'atto, del quale il pretore deve limitarsi a dichiarare l'illegittimita a norma dell'art 5 della legge 20 marzo 1865 n 2248 allegato e. (Conf 1387/73, mass n 364051; 1385/73, mass n 364049).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)