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Sez. 1, Sentenza n. 3669 del 28/05/1988 (Rv. 458937 - 01)

TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE - IMPOSTA COMPLEMENTARE - ISCRIZIONE A RUOLO RISULTANTE DALLA DEFINIZIONE IN BASE AL CONDONO - RICORSO DEL CONTRIBUENTE - RICHIESTA DI RIDUZIONE SULLA BASE DELLE RITENUTE DI ACCONTO OPERATE DAL DATORE DI LAVORO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458937-01

TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE - IMPOSTA COMPLEMENTARE - ISCRIZIONE A RUOLO RISULTANTE DALLA DEFINIZIONE IN BASE AL CONDONO - RICORSO DEL CONTRIBUENTE - RICHIESTA DI RIDUZIONE SULLA BASE DELLE RITENUTE DI ACCONTO OPERATE DAL DATORE DI LAVORO - AMMISSIBILITÀ.*

Dopo la definizione di pendenza inerente ad imposta complementare, secondo la disciplina del "condono" di cui al d.l. 5 novembre 1973 n. 660 (convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1973 n. 823), deve ritenersi consentito al contribuente di ricorrere avverso l'iscrizione a ruolo della somma risultante da detta definizione, per invocarne la riduzione sulla base delle ritenute d'imposta operate dal datore di lavoro nel corrispondente periodo, poiché la relativa domanda non rimette in discussione la liquidazione effettuata in Sede di condono, ma fa valere soltanto la riduzione del relativo debito per acconti già versati. (V 4357/87, mass n 453100).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 10, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 11, Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)