Sez. 1, Sentenza n. 4357 del 12/05/1987 (Rv. 453100 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - RISCOSSIONE - RITENUTE D'ACCONTO - RIMBORSO DELLE RITENUTE D'ACCONTO NELLA PARTE ECCEDENTE IL TRIBUTO IN CONCRETO DOVUTO - DIRITTO DEL CONTRIBUENTE - LIMITI - DEFINIZIONE DELL'IMPONIBILE SECONDO LE NORME AGEVOLATIVE DEL DECRETO LEGGE N. 660 DEL 1973.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - RISCOSSIONE - RITENUTE D'ACCONTO - RIMBORSO DELLE RITENUTE D'ACCONTO NELLA PARTE ECCEDENTE IL TRIBUTO IN CONCRETO DOVUTO - DIRITTO DEL CONTRIBUENTE - LIMITI - DEFINIZIONE DELL'IMPONIBILE SECONDO LE NORME AGEVOLATIVE DEL DECRETO LEGGE N. 660 DEL 1973.*
Nella disciplina del condono tributario di cui al decreto legge 5 novembre 1973 n. 660 (convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1973 n. 823), la computabilità in favore del contribuente di ritenute d'acconto in precedenza versate (nella specie, per imposta di ricchezza mobile) deve essere riconosciuta, nell'ambito di ciascun periodo d'imposta, fino al limite massimo della coincidenza dell'ammontare di tali ritenute con quanto dovuto secondo i criteri di definizione agevolata mentre, per eventuali eccedenze, resta esclusa ogni possibilità di ottenerne sia il rimborso, sia il riporto a conguaglio in un diverso periodo d'imposta (ancorché compreso fra quelli per i quali è chiesto il condono). (V 5696/81, mass n 416388).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 177, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)