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Sez. 1, Sentenza n. 7585 del 23/12/1983 (Rv. 432186 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - RIFERIMENTO AL MOMENTO IN CUI CON IL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE SI VERIFICA IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL BENE A FAVORE DELL'ESPROPRIANTE - IMPORTO DELL'INDENNITÀ LIQUIDATA NEL DECRETO RISULTANTE INFERIORE A QUELLA ACCERTATA COME EFFETTIVAMENTE DOVUTA A SEGUITO DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA - CONSEGUENZE - INTERESSI RISARCITORI SULLA DIFFERENZA - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE - COSTITUZIONE IN MORA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432186-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - RIFERIMENTO AL MOMENTO IN CUI CON IL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE SI VERIFICA IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL BENE A FAVORE DELL'ESPROPRIANTE - IMPORTO DELL'INDENNITÀ LIQUIDATA NEL DECRETO RISULTANTE INFERIORE A QUELLA ACCERTATA COME EFFETTIVAMENTE DOVUTA A SEGUITO DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA - CONSEGUENZE - INTERESSI RISARCITORI SULLA DIFFERENZA - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE - COSTITUZIONE IN MORA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

L'indennità di espropriazione va determinata con riferimento al momento in cui, con il decreto di espropriazione, si verifica il trasferimento della proprietà del bene a favore dell'espropriante, ed in tale momento è dovuta nella sua intera misura; di conseguenza, se l'importo dell'indennità liquidata nel decreto risulti, in esito al giudizio di opposizione alla stima proposto dallo espropriato, inferiore a quella che sia accertata come effettivamente dovuta, l'ente espropriante è responsabile, fin dal momento del decreto, per il mancato pagamento della differenza, e tenuto quindi a corrispondere su di essa gli interessi risarcitori senza che, versandosi, appunto, in ipotesi di imperfetto adempimento, cioè di illecito contrattuale, sia necessaria la sua Costituzione in mora (art. 1219, comma secondo, n. 1). (V 5876/82, mass n 423632).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 50, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)